Dal 15 ottobre 2021 i datori di lavoro saranno tenuti a verificare, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui si svolge l'attività lavorativa, il possesso e la validità della Certificazione Verde (Green Pass) da parte del prestatore di lavoro.
Il Green Pass, che ha lo scopo di comprovare l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-Co V-2, lo stato di avvenuta guarigione dall’infezione, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus, è una certificazione digitale
e stampabile in forma cartacea che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato, emesso attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute, la cui verifica può avvenire solo mediante l'utilizzo dell'App ufficiale "Verifica C19": quest’ultima ha lo scopo di verificare, tramite la lettura dei codici contenuti nel QR-Code, la validità della certificazione dei soggetti interessati.
La Verifica della Certificazione: cosa è utile sapere
Il dispositivo sul quale viene installata l’applicazione “Verifica C19” utilizzata per il controllo della Certificazione deve essere aziendale.
Particolare attenzione deve essere posta per quelle modalità di verifica che sfruttano soluzioni tecnologiche con la funzione di automatizzare le verifiche (come ad esempio i “Totem” che non prevedono il ricorso ad una persona fisica ma sfruttano l’efficacia di un sistema informatico allo scopo di velocizzare il processo): in questo caso, il datore di lavoro ha l’onere di svolgere una preventiva valutazione ex art. 25 GDPR allo scopo di individuare i possibili rischi che potrebbero ledere in maniera significativa i diritti dei lavoratori.
L’App “Verifica C19”, gratuita e disponibile (e scaricabile ai seguenti link) per iOs, Android e Huawei, mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché alcuni dati personali dell’intestatario della stessa.
I risultati possibili sono tre:
Schermata verde se il certificato è valido in Italia e in Europa;
Schermata azzurra se il certificato è valido solo in Italia;
Schermata rossa se la certificazione non è valida, è scaduta o se si è verificato un errore nella lettura.
L’App non necessita di essere connessa a internet durante la verifica se non una volta al giorno.
È importante usare solo l’App ufficiale e non si può richiedere ai dipendenti di consegnare o inviare il proprio green pass come già segnalato in alcuni casi, anche se questo snellirebbe le procedure d’accesso ai luoghi di lavoro.
Chi può effettuare il controllo?
L'onere dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi è a carico del Titolare del Trattamento che può avvalersi della collaborazione di uno o più Soggetti Autorizzati di sua fiducia che devono essere obbligatoriamente nominati con atto formale che rimanda altresì alla prescrizione dei limiti e delle istruzioni relative al trattamento dei dati personali, come previsto dall'art. 29 del GDPR.
Inoltre, dal momento che anche se non vi è la registrazione delle informazioni del Green Pass mediante l’App, il soggetto incaricato potrebbe sempre decidere di annotare le informazioni e i dati personali dei dipendenti controllati, quindi, proprio per evitare che ci siano malintesi o abusi, è fondamentale che le istruzioni per gli incaricati siano chiare, trasparenti e non fraintendibili, per questo è obbligatorio fornire un'ulteriore apposita Informativa, a garanzia sia della posizione dell’Azienda (o dello Studio) sia dei dipendenti.
L’intervento del Garante per la Protezione dei Dati Personali
L’introduzione di questo nuovo obbligo, regolamentato dal Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127, ha inevitabilmente portato il Garante per la Protezione dei Dati Personali a pubblicare una serie di indicazioni sia per il settore pubblico che per quello privato, dal momento che il controllo comporterà la necessaria predisposizione di misure tese a rispettare la Privacy dei dipendenti allo scopo di mitigare i rischi di violazione della riservatezza delle persone fisiche.
Gli aspetti legati alla Privacy
Ma quali sono i Dati Personali con i quali entra in contatto il verificatore e quindi il datore di lavoro?
L’azienda (o lo Studio) e l’addetto alla verifica possono venire a conoscenza della sola informazione relativa alla validità o meno della Certificazione Verde.
Ma il verificatore vedrà comunque anche il nome, il cognome e la data di nascita della persona fisica (Dati Personali oggetto di Trattamento) cui appartiene il Green Pass per verificare che corrisponda all’identità di chi mostra il documento.
Non vedrà invece alcuna informazione sulla sua durata.
In questo modo non potrà sapere se il certificato è generato da un vaccino, una guarigione o un tampone, che hanno scadenze diverse.
Inoltre i dati personali citati sono solo presi in visione (l’App è stata sviluppata secondo il principio di “Privacy By Design” quindi a monte non è stata concessa neppure la possibilità di effettuare screenshot delle schermate) e non memorizzati sul dispositivo.
Come suggerito nelle indicazioni del Governo, nel caso in cui si abbia a disposizione solo il Green Pass cartaceo, sarà opportuno piegare il foglio in modo da mostrare solo il codice e nascondere i dati personali che non si vogliono mostrare.
Cosa deve sapere il Datore di Lavoro
E’ importante capire che l’analisi dovrà concentrarsi sulle modalità di verifica dello strumento e sul ciclo vita del dato, garantendo la mera lettura dello stesso, senza ulteriori trattamenti.
Particolare attenzione deve essere prestata nell’ipotesi in cui, avvalendosi dello strumento "totem", questo venga utilizzato per altre ragioni, come ad esempio registrazione ingressi, misurazione della temperatura o verifica del corretto uso della mascherina.
In tali casi, stante il divieto di registrazione del Green Pass, sarà necessario valutare che il sistema non combini le informazioni acquisite dallo strumento ed evitare un uso illegittimo dei dati raccolti per le diverse finalità.
Curiosità
Gli insegnanti possono chiedere agli studenti se sono vaccinati?
No. Recentemente il Garante Privacy ha sollevato il problema nato da alcune segnalazioni riguardanti insegnanti che cercavano di ottenere dagli studenti, sia minori che maggiorenni, informazioni sul loro stato vaccinale.
Premesso che agli studenti dei primi due cicli di istruzione, elementari e medie, non è richiesto neanche il possesso del Green Pass, la legge al momento non consente al corpo insegnante o al personale scolastico di richiedere informazioni sullo stato vaccinale degli studenti o dei loro familiari e congiunti.
Infatti, come sottolineato giustamente dal Garante, identificare chiaramente gli studenti non vaccinati, per impossibilità o libera scelta, potrebbe favorire dinamiche di esclusione e discriminazione.
Per qualsiasi altra curiosità o informazione in merito, non esitare a contattarci, saremo lieti di offrirti tutto il supporto necessario e la nostra consulenza sugli aspetti del Green Pass legati alla Privacy.
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